Il Giudice di Pace di Lecce annulla sanzione per violazione degli obblighi vaccinali

Una sentenza del Giudice di Pace di Lecce Luigi Piro, relativa alla causa numero 3345 / 2023 e pubblicata lo scorso 19 febbraio 2024, mette un punto fermo sulla questione degli obblighi vaccinali voluti dal governo Draghi per contrastare la diffusione della malattia “Covid 19”. Il Giudice era chiamato ad esprimersi in merito al ricorso di un sanitario, Addolorata Manco, assistita dall’avvocato del foro di Lecce Andrea D’Amuri, la quale ricorreva contro l’’art. 4 quater del D.L. n° 44/2021, che obbligava alla doppia vaccinazione, corredata da dose di richiamo, tutte le persone impiegate in ambito sanitario, nelle forze dell’Ordine e in ambito scolastico, nonché le persone che avessero compiuto 50 anni di età. Per queste ultime, si ricorda che l’attuale governo sta periodicamente spostando in avanti il termine del pagamento della sanzione da 100 euro, senza tuttavia riuscire a cancellare la norma.
Nella sentenza il Giudice chiarisce come la questione dell’obbligo di trattamento non sia in teoria incompatibile con l’art.32 della Costituzione, purché il trattamento sia volto non solo a preservare o a migliorare la salute dell’individuo che vi si sottopone, ma anche a tutelare quella altrui, senza incidere negativamente sulla salute di chi vi è assoggettato, salvo che per quelle conseguenze che appaiono tollerabili. Tenuta in considerazione questa premessa, il Giudice Luigi Piro smonta mirabilmente la logica su cui si sono basati green pass e obblighi vaccinali, affermando che: “a parere di questo giudice appaiono decisive le circostanza ormai conclamate che il non vaccinato, a prescindere dalla decisione relative all’età, non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass perché l’idoneità dei vaccini, quali strumenti di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100%, ma si è di fatto rivelata prossima allo zero. Si veda Tribunale di Napoli 03/2023. D’altra parte i vaccini anti Covid, autorizzati per la prevenzione della malattia covid 19, si è visto poi inefficaci anche di prevenire anche la malattia stessa, non potevano essere imposti ai cittadini.
Il tribunale di Catania sezione lavoro con la sentenza del 14 Marzo 2022 ha ribadito che: “ sebbene non si
ignori che l’impianto del D.L. 44/2021 si è ispirato alla finalità di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, nell’ambito di una
situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del
dipendente non vaccinato e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all’originaria
formulazione del decreto, appaiono eccessive e sproporzionate bilanciate nell’ottica della necessaria
considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene
protetto da plurime previsioni della carta costituzionale”.
Il Giudice ha quindi accolto il ricorso, annullando la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’obbligo, ma la cosa che pare più importante è che la sua sentenza, a dispetto del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla questione, che ha definito come “non illegittimi” gli obblighi del biennio 2021-2022, stabilisca un dato di fatto inoppugnabile: il non soddisfacimento del principio di efficacia dei preparati farmaceutici introdotti non solo per debellare la malattia causata dal virus Sars-Cov2, ma anche, per quello che più rileva in ambito sociale, nel prevenire il contagio. In quanto al principio della sicurezza, invece, si ricorda che un solo effetto avverso grave ed irreversibile basti, secondo passate sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel 1990 e nel 1994 ( ma di cui poi la stessa si è evidentemente dimenticata…) per decretare l’impossibilità di rendere obbligatorio il farmaco che l’ha causato.