LA PUGLIA DA LUNEDI’ RICONFERMATA IN ” ZONA ARANCIONE ” CON 1344 CASI E 37 DECESSI
Da lunedì 3 maggio, così come si iniziano le diete, la Puglia viene riconfermata in ” Zona arancione ” per la seconda settimana consecutiva. Il ministro della salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, in serata firmerà l’ ordinanza.
Abbiamo consegnato al virus tante persone care e continuiamo ad essere troppo esposti agli assalti del Covid. Gli imprenditori, commercianti, artigiani, arrancheranno per un’ altra settimana, che deve essere accompagnata da giusti risarcimenti che sono stati chiesti al Governo.
Non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo sentirci completamente al sicuro nonostante le vaccinazioni e la temperatura che sta aumentando: continueremo a tutelarci l’un l’altro, solidalmente, nei fatti ammette il rischio contagio con la variante indiana, questa volta c’è e permane.
Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.
Bene, ripetiamo quello che dice il Governo nelle sue Faq:
Spostamenti
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’ abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Bar e ristoranti
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Attività commerciali
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Scuola
È assicurato in presenza lo svolgimento:
– dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
– dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);
– dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
– dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
Nello stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.