Seggiolini anti abbandono sì, ma solo se omologati
Il post di oggi è dedicato a tutti quei genitori confusi che, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa sui dispositivi anti abbandono, sono alla ricerca frenetica del sistema più adatto a salvaguardare la sicurezza del proprio bambino.
La preoccupazione è diventata ancora più incalzante con l’annuncio contestuale della sanzionabilità a carico dei conducenti che, a seguito del controllo da parte della polizia stradale, venissero trovati sprovvisti del dispositivo salvavita, o peggio in possesso di un modello non omologato. Pertanto, cercheremo di fare chiarezza su quanto sta accadendo e sulla questione dei seggiolini anti abbandono a norma.
Cosa sono e come funzionano
Il dispositivo anti abbandono, conosciuto anche con il nome di “salvabebè”, è un congegno di sicurezza da installare in auto che si attiva qualora il conducente si allontani dal veicolo lasciando il bambino dentro l’abitacolo.
In queste eventualità, l’apparecchio segnala immediatamente al genitore e ai contatti di emergenza l’avvenuto abbandono, in genere causato da una mera dimenticanza dovuta all’eccessiva stanchezza o a uno stato di forte stress psicofisico.
Come vedremo in seguito, questi congegni sono obbligatori per legge e chi non si uniforma alla normativa può essere perseguito per vari gradi di reato e sanzioni. La sicurezza dei dispositivi anti abbandono deriva proprio dalla loro capacità di “avvisare” nel caso in cui il bimbo venga lasciato inconsapevolmente in auto, offrendo diversi livelli di allarme.
Non appena il conducente si allontana senza prelevare il piccolo, viene inviato un primo segnale sonoro sul suo smartphone, che dovrà essere disattivato entro pochi minuti per comunicare all’apparecchio che la situazione è sotto controllo; in caso contrario, verranno inviati automaticamente sms e/o chiamate ad altri contatti di emergenza, segnalando la posizione GPS utile a ritrovare il veicolo.
Esistono, inoltre, modelli più economici che non si collegano al cellulare ed emettono, pertanto, solo un segnale acustico/visivo quando il bebè si trova a bordo e il guidatore ha spento il motore dell’auto.
Questi prodotti, però, offrono un livello di sicurezza inferiore rispetto ai precedenti, visto che l’allarme sonoro potrebbe non sortire l’effetto sperato qualora, per esempio, il conducente stia parlando al cellulare e si allontani dal veicolo senza far caso al segnale.
Cosa dice la legge
In aggiunta all’articolo 172 del Codice della Strada, il quale prevede che tutti i bambini di statura inferiore al metro e cinquanta debbano essere assicurati al sedile dell’auto con sistemi di ritenuta omologati, la legge n. 117 del 2018 ha sancito l’obbligatorietà dei dispositivi anti abbandono, fissando il termine ultimo per l’installazione al 6 marzo 2020.
La mancata adozione di questi “salvabebè” entro il termine stabilito è punibile con una sanzione che varia da un minimo di 83 a un massimo di 333 euro (importo che, come da tradizione, può essere ridotto rispettivamente a 58 e 100 euro se si provvede al pagamento entro cinque giorni) e la decurtazione di cinque punti dalla patente, con la possibilità di sospensione da un minimo di 15 giorni a un massimo di due mesi in caso di recidiva.
È necessario, inoltre, che il dispositivo sia omologato e certificato dalla casa produttrice. A tal proposito, secondo il regolamento i modelli a norma fanno capo a tre categorie: i sistemi integrati nel seggiolino; quelli installati di serie nella dotazione dell’auto, quindi compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; e quelli indipendenti, ossia installabili separatamente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Sebbene le circostanze di attuazione del decreto (e anche quelle relative alla sanzionabilità dei trasgressori) non siano state ancora chiarite, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto un bonus economico, pari a 30 Euro, per finanziare l’acquisto dei seggiolini muniti di sistemi anti abbandono o di un dispositivo indipendente, e il rimborso potrà riguardare anche le spese già effettuate.
Il certificato di conformità
I dispositivi integrati nel seggiolino e quelli provvisti di tecnologia indipendente sono al momento i più richiesti, anche se molte case produttrici, nel tentativo di uniformarsi alla normativa vigente, stanno progettando vetture con sistemi già integrati.
Inoltre, per garantire la massima sicurezza al piccolo trasportato (e anche per non incorrere nelle sopra citate sanzioni) è necessario che il prodotto acquistato sia munito di un idoneo certificato di conformità a garanzia dell’affidabilità del modello.
Pertanto, prima di decidere quale sistema installare è buona norma verificare la presenza del suddetto certificato o, in caso di dubbi, contattare l’azienda produttrice del seggiolino per accertarsi che il dispositivo anti abbandono sia stato testato sul sistema di ritenuta in modo da garantirne l’omologazione. Ricordate, infine, che una copia della certificazione di idoneità, come previsto dalla legge, andrà sempre conservata in auto ed esibita in caso di controlli.