Taranto – Licenziato per rivendicazioni sullo stipendio: la Corte d’Appello condanna l’azienda
TARANTO – La Casa di Cura D’Amore Hospital, struttura incorporata nel colosso italiano della sanità privata GVM, nel maggio del 2016 intimava al proprio ex coordinatore tecnico di radiologia B.M. un licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo. In particolare la struttura sanitaria fondava il detto licenziamento su paventate difficoltà economica e sulla necessità di procedere ad una riorganizzazione della struttura teso al contenimento dei costi di gestione della stessa. Il sig. B.M. provvedeva, per il tramite degli Avv.ti Luca Bosco, Fernando Caracuta e Massimiliano Del Vecchio ad impugnare il licenziamento dinanzi ai competenti organi giudiziari.
Nei loro scritti processuali i difensori del lavoratore evidenziavano come la vera ragione che aveva indotto la Casa di Cura D’Amore Hospital s.r.l. ad adottare l’atto espulsivo non risiedeva nella paventate difficoltà economiche della struttura sanitaria, bensì fosse strettamente connesso a delle precedenti rivendicazioni stipendiali avanzate dal dipendente dinanzi al Giudice del Lavoro e, dunque, il licenziamento fosse da qualificarsi quale ritorsivo. Il sig. B.M. veniva, insomma licenziato per aver avuto “l’ardire” di intraprendere una iniziativa giudiziaria nei confronti del proprio datore di lavoro.
La difesa del sig. B.M. attraverso una ampia produzione documentale e l’assunzione di diverse testimonianze si proponeva di provare come alcun difficoltà economica vivesse la struttura sanitaria, né tantomeno quest’ultima avesse proceduto ad alcuna riorganizzazione (essendo stato sacrificato il solo posto di lavoro del sig. B.M.).
Ebbene la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, accogliendo in toto le tesi difensive del lavoratore qualificava il licenziamento come ritorsivo. Con ampia motivazione la Corte rilevava come “il recesso del rapporto col M.B. deve qualificarsi come ritorsivo ed è stato surrettiziamente motivato dall’azienda con riferimento a difficoltà economiche non chiaramente acclarate”. La Corte nella propria decisione evidenziava la “stretta successione temporale fra l’iniziativa giudiziaria assunta dal B.M. ed il licenziamento, comunicato appena un mese dopo che la società aveva avuto conoscenza della formalizzazione, con ricorso al Giudice del Lavoro, delle rivendicazioni avanzate sino a quel momento, inutilmente, in via stragiudiziale”.
Sulla scorta di tali elementi i Giudici d’Appello, con sentenza del 18 gennaio 2019, hanno ordinato alla Casa di Cura D’Amore Hospital “l’immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato. ” ed hanno condannato la stessa a corrispondergli tutte le retribuzioni omesse dal licenziamento alla effettiva reintegrazione in servizio oltre tutte le spese di giudizio.