Cucchi, inchiesta bis. Accuse contrastanti con perizie. Spuntano le consulenze al di fuori dell’incidente probatorio.
A cura di Elena Ricci
Una disamina dei fatti post incidente probatorio
La storia oramai la conosciamo tutti bene. E per storia ovviamente intendiamo quella di un ragazzo, Stefano Cucchi, morto otto anni fa e della sua famiglia che chiede verità. Dopo un primo processo che ha visto l’assoluzione degli agenti penitenziari, medici e infermieri, negli ambiti dell’inchiesta cosiddetta bis, spuntano i Carabinieri. Di questi ultimi abbiamo molto parlato sul nostro giornale, essendo uno di questi brindisino. Come sappiamo e come abbiamo avuto modo di raccontare in articoli precedenti, l’opinione pubblica e gli utenti dei social si sono letteralmente avventati contro i militari, emettendo sentenze di condanna ancor prima di conoscere il capo di imputazione. E arriviamo al punto cruciale: il capo di imputazione.
L’avviso di conclusione indagini notificato ai militari di recente, vede tra le accuse contestate (oltre alla calunnia e al falso in verbale d’arresto) l’omicidio preterintenzionale a capo dei militari Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e il brindisino Francesco Tedesco. Secondo l’accusa, i tre militari avrebbero pestato Stefano Cucchi causandone la morte. Questo è quanto dice l’accusa, ma che allo stesso tempo, è in netto contrasto con la perizia del professor Francesco Introna (affiancato dal Prof. Francesco Dammarco, Dott. Cosma Andreula, Prof. Vincenzo d’Angelo) e sulla quale si è basato l’incidente probatorio del 18 ottobre 2016. La perizia del professor Introna (la cui parte finale per così dire “fa sentenza”) esclude la morte del giovane Cucchi in correlazione alle lesioni, prospettando due possibili cause di morte, tra cui la tanto dibattuta epilessia. Allo stesso tempo, pur escludendo le lesioni come causa di morte e pur prospettando due ipotesi, non fornisce un’esatta causa.

Avv. Eugenio Pini
Dunque, omicidio preterintenzionale. Un’accusa in netto contrasto con una perizia che escluderebbe la morte dovuta a lesioni e/o pestaggi. Tra l’altro come si fa a parlare di omicidio se le cause della morte non sono state accertate? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Eugenio Pini, difensore del Carabiniere brindisino Francesco Tedesco.
«Sono assolutamente in linea con il Suo pensiero» ci risponde Pini, ritenendo difatti che l’accertamento della causa della morte sia elemento imprescindibile nella contestazione del reato di omicidio. «La posizione dell’Ufficio di Procura è disallineata rispetto alle conclusioni a cui sono giunti i periti del GIP di Roma – e continua – I periti hanno chiaramente escluso ogni rapporto causale o concausale, diretto o indiretto, tra le lesioni contusive e l’evento morte. Si deve anche precisare che le lesioni ritrovate sul corpo di Stefano Cucchi non sono neanche riconducibili, con certezza, ad una condotta di lesioni, essendo potenzialmente ascrivibili ad una caduta accidentale. In ogni caso, con riferimento al mio assistito, deve essere ribadita la sua estraneità ad ogni fatto contestato».
Nelle 205 pagine di perizia del professor Francesco Introna, non si parla di quanto viene contestato.
Sempre secondo quanto abbiamo chiesto all’avvocato Pini, i periti, nel premettere che la causa della morte è da considerarsi improvvisa ed inaspettata, hanno altresì dichiarato che non si possono formulare certezze sul meccanismo letifero. Gli stessi sono poi passati alla formulazione di due ipotesi alternative tra loro. «Su queste premesse, l’Ufficio di Procura, di contro, ha fondato le basi per il capo di imputazione di omicidio preterintenzionale – continua il legale – Sul punto non voglio però dilungarmi, ciò per ovvie ragioni di riservatezza difensiva. Consideri altresì che il fascicolo del PM, nel quale sono versati anche gli atti della nuova indagine, contiene 27.000 pagine che sono una quantità di atti significativa».
Quanto al cambio del capo di imputazione, prima lesioni lievi aggravate dallo stato di detenzione, oggi omicidio preterintenzionale, l’avvocato Pini ci dice che è decisamente più grave del precedente, ma formalmente la posizione degli indagati è immutata. Questo in fede al principio costituzionalmente garantito di presunzione di innocenza (che a quanto pare, parte dell’opinione pubblica non vuole comprendere). «In altre parole – dichiara l’avvocato Pini – ora la difesa penale riguarderà altre contestazioni ma sempre con il rispetto delle più ampie garanzie che spettano ad ogni cittadino».
Ma non solo perizie, ricordiamo anche due video, nei quali sia il padre di Stefano Cucchi, sia il legale d’ufficio, escludono che il giovane avesse subito un pestaggio. «Queste dichiarazioni sono state anche oggetto di testimonianza diretta nel primo processo e quindi non sono solo ascrivibili ad una mera dichiarazione ad organi di stampa ma sono atti processuali. In ogni caso, anche su questo, ci sono nuovi elementi da riscontrare. Ora ci troviamo nella fase del 415 bis c.p.p. che consente alle parti, entro venti giorni dalle notifiche, di estrarre copia dei documenti del fascicolo del PM, di richiedere l’interrogatorio e di presentare memorie. E’ ancora una fase in cui le scelte sull’esito delle indagini spettano al PM e quindi le difese ancora non possono interloquire con un Giudicante».
Ma nel frattempo cosa è successo? Un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera, spiega i sei motivi secondo i quali Stefano Cucchi non sarebbe morto per epilessia, causa di morte tra l’altro, già non data per certa dalla perizia stessa. Secondo quanto riportato nell’articolo, la consulenza di un neurologo chiesta dal PM Giovanni Musarò (non agli atti dunque perché non discussa in incidente probatorio, e quindi si presume senza alcuna valenza ai fini processuali) contrasterebbe con gli esiti peritali; insieme a quella, ci sarebbe la testimonianza di un altro neurologo che aveva in cura Cucchi per quanto riguarda la patologia epilettica.
L’incidente probatorio, è un avvenimento unico ed irripetibile che permette di acquisire mezzi di prova prima della fase dibattimentale, e che quindi, “cristallizza” quanto viene messo agli atti. In un normale procedimento, il collegio dei giudici dovrebbe far riferimento a quanto discusso nella fase dell’incidente probatorio senza avvalersi di pareri esterni a detta fase. Chiedere una consulenza esterna dunque, è una cosa molto rara se questo avviene al di fuori di un incidente probatorio.
Stando a quanto stabilito dalla perizia, formulare l’accusa di omicidio preterintenzionale sarebbe in netto contrasto con la perizia stessa.
Ma andiamo ancora un po’ indietro, nel 2013, ripescando un’intervista rilasciata a IlMessaggero dall’avvocato Gaetano Scalise, difensore all’epoca del primario dell’Ospedale Pertini in cui è morto Stefano Cucchi. Nell’intervista (di cui rendiamo disponibile il link per la visione integrale), si parla della “costruzione di un caso mediatico”. Caso mediatico che ancora oggi, nel 2017, conserva le stesse dimensioni se non maggiori. Rispondendo ad una delle domande in quell’articolo del 2013, relativamente alla condanna del suo assistito, Scalise risponde che il tutto “è frutto di una campagna mediatica costruita ad arte per creare sconcerto nell’opinione pubblica. La stessa Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha dichiarato che i medici del Pertini non sono degni di portare il camice”.
Lo sconcerto nell’opinione pubblica è presente anche oggi, motivo per il quale sul web si è dato avvio ad una campagna di comunicazione finalizzata a contrastare la gogna mediatica e i processi social.
Anche nel corso del primo processo, le cause della morte di Stefano non furono acclarate dai collegi peritali, tant’è che gli imputati sono stati assolti in Cassazione.
Elena Ricci